Regolamento FISM

Il presente Regolamento è promulgato allo scopo di precisare, con adeguato livello di dettaglio, alcune iniziative e procedure contemplate all’interno degli articoli dello Statuto vigente, approvato dall’Assemblea dei Soci FISM nella seduta del 19 gennaio 2011. La struttura del presente regolamento è tale da richiamare nei singoli articoli elencati quelli corrispondenti dello statuto stesso.

Premessa

Tutte le cariche sociali previste dallo Statuto della Federazione possono essere ricoperte solamente da candidati appartenenti a Società Medico-Scientifiche affiliate ed in regola con il pagamento delle quote associative previste

Art. 1 – Sezioni regionali o interregionali
La creazione di una sezione regionale avviene per decisione del Consiglio Direttivo in carica, con votazione a maggioranza semplice. All’atto della creazione di una sezione regionale o interregionale, il Consiglio Direttivo nomina anche uno o più responsabili cui affidare la gestione della sezione stessa (al fine di garantire l’area medica, odontoiatrica e veterinaria). Il/I responsabile/i della sezione dura in carica 3 anni ma può essere sostituito in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi concordati con il Consiglio Direttivo o in caso di manifesta negligenza, colpa grave o azioni non conformi alle direttive generali dello statuto o del Consiglio Direttivo. Qualora si verifichino le suddette condizioni, il Consiglio Direttivo sottopone il provvedimento disciplinare al Collegio dei Probiviri il quale, dopo aver sentito il diretto interessato, esprime un parere vincolante ed inappellabile. Il responsabile di sezione non percepisce remunerazione per l’incarico e può essere nominato solo se appartenente ad una società medico-scientifica affiliata ed in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 3.1 – I Soci
Al fine di velocizzare e semplificare le operazioni di valutazione della documentazione, Le Società Medico-Scientifiche che intendono associarsi o riassociarsi a FISM, prima di inoltrare la domanda di affiliazione corredata dei documenti previsti, dovranno registrarsi sul Portale FISM (portale.fism.it), inserendo i dati anagrafici richiesti e gli altri dati/documenti attinenti la struttura dell’associazione e l’attività scientifica svolta. (Art. non più valido per l’eliminazione del portale)

Art. 3.2 – Quote sociali (variaz. 25/11/2020 in vigore dal 01 Gennaio 2021)
In ottemperanza alle norme statutarie, i soci ordinari FISM sono tenuti al saldo della quota associativa entro il 31 marzo di ogni singolo anno. Per questo motivo ricevono, ogni anno, una relativa nota di debito. Ai Soci che non provvedono a tale adempimento secondo i termini statutari, si applicano le seguenti scadenze alla procedura di deferimento, in deroga all’art. 5 dello Statuto:

  • Primo sollecito nel mese di giugno
  • Secondo sollecito nel mese di settembre
  • Terzo sollecito nel mese di novembre

Nell’ultima riunione dell’anno, normalmente programmata verso la metà del mese di dicembre, il Consiglio Direttivo delibera la trasmissione al Collegio dei Probiviri degli atti relativi ai Soci inadempienti, come specificamente previsto dallo Statuto in vigore. Il Collegio dei Probiviri fornisce al Consiglio Direttivo una risposta sulle singole posizioni entro il 31 gennaio dell’anno seguente.
Nella prima riunione annuale del Consiglio Direttivo, tradizionalmente programmata nel mese di febbraio, lo stesso delibera la radiazione dei Soci morosi dando ulteriori 15 giorni di tempo per un ravvedimento operoso con il saldo della quota dovuta, trascorsi i quali la decisione diventa automaticamente esecutiva. I Soci Ordinari radiati dalla Federazione, che ripresentino domanda di affiliazione nell’arco dei successivi 5 anni dalla data della delibera di radiazione, sono tenuti al pagamento, oltre alla quota sociale di iscrizione relativa all’anno di presentazione della domanda, dell’intera quota dell’ultimo anno in cui erano presenti in FISM e del 50% delle quote sociali pregresse non saldate. Rimangono inalterate e indiscusse le prerogative spettanti al Consiglio Direttivo in merito all’accettazione o meno delle domande di affiliazione.
Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, avvalendosi delle sue prerogative decisionali, statutariamente previste, decide di esonerare o sospendere dal pagamento della quota associativa annuale determinate associazioni in virtù di meriti particolari o servizi resi alla Federazione. Vale il tacito rinnovo a meno che, con nuova delibera, venga disposta la revoca del beneficio.
Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, avvalendosi delle sue prerogative decisionali, statutariamente previste, decide di dichiarare inesigibili le quote associative relative ad annualità scadute da oltre cinque anni.

Art. 7 – Soci Sostenitori
L’affiliazione con la qualifica di socio sostenitore può essere adottata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

  • per accogliere all’interno della Federazione Società Medico-Scientifiche che non abbiano ancora maturato l’anzianità prevista per l’inquadramento come socio ordinario;
  • per accogliere all’interno della Federazione Società Scientifiche non mediche che esprimano desiderio ed interesse a partecipare all’attività della Federazione condividendone la missione e gli obiettivi esplicitati nello statuto;
  • per accogliere all’interno della Federazione associazioni senza fini di lucro, che siano espressione di categorie di lavoratori del comparto sanità, “non mediche”, quali ad esempio, associazioni infermieristiche, associazioni tecnico-sanitarie, associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei cittadini nel campo della salute.
  • Per accogliere all’interno della Federazione le Fondazioni che desiderino sostenere le iniziative sociali condividendone gli obiettivi.

La quota associativa annuale, prevista per il socio sostenitore, è simbolica e stabilità in € 1500,00 (variaz. Consiglio Direttivo 16/12/2015).
I soci sostenitori partecipano all’Assemblea dei Soci senza diritto di voto e possono accedere alle aree riservate del sito web della Federazione presentando richiesta scritta alla Segreteria.

Art. 7 – Rinnovo delle cariche
In occasione del rinnovo delle cariche, Il Consiglio Direttivo può deliberare scadenze diverse, in deroga a quanto previsto dallo Statuto vigente, per la presentazione delle candidature, al fine di consentire a tutti coloro che desiderano presentare la propria candidatura di poter usufruire di uno specifico spazio sul sito web della Federazione per illustrare il proprio profilo personale e professionale, nonché una breve sintesi del proprio programma e delle proprie idee.
I membri del Consiglio Direttivo uscente possono presentare la propria candidatura al fine di mettere a frutto l’esperienza acquisita e contribuire a dare continuità al Consiglio Direttivo.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

  • appartenere ad una società scientifica in regola con il pagamento della quota associativa FISM;
  • essere soci attivi della società di appartenenza ed in regola con la propria quota associativa;
  • produrre i seguenti documenti per la pubblicazione sul sito web:
  1. Breve Curriculum Vitae specifico (formato doc, txt, pdf)
  2. Foto tessera (formato gif, jpg, bmp)
  3. Modulo appositamente compilato (allegato al presente Regolamento)

Le schede di voto, utilizzate per il rinnovo del Consiglio Direttivo, consentono l’espressione di undici voti di preferenza. Le schede che riportano un numero maggiore di voti di preferenza vengono invalidate.
E’ consentito un massimo di due deleghe per ciascun socio in possesso dei requisiti previsti dallo statuto per la partecipazione alle operazioni di voto. Non sono ammesse deleghe tra Soci Federativi.
I Soci in possesso dei requisiti previsti per l’espressione del voto ricevono all’inizio dell’Assemblea “elettiva” un numero di schede pari ai voti spettanti alla propria società e a quelle di cui si possiede delega valida (firmata, cioè, dal legale rappresentante della società delegante). La quota associativa pagata costituisce “autocertificazione” a tutti gli effetti per ciò che concerne l’assegnazione della società allo scaglione di appartenenza (gli scaglioni sono strutturati sulla base del numero di iscritti di ciascuna società o federazione di società). Eventuali contestazioni dovranno essere rivolte alla Commissione Elettorale appositamente nominata.
Al termine dello spoglio delle schede di voto da parte della Commissione Elettorale, risulteranno eletti Consiglieri gli undici candidati che avranno ottenuto il più alto numero di preferenze. I primi due candidati che risulteranno non eletti, secondo la graduatoria ottenuta, andranno a costituire il Collegio dei Probiviri FISM. Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri durano in carica 3 anni. La Commissione Elettorale è composta dal Segretario uscente della Federazione o, in sua assenza o impossibilità da un altro membro del Consiglio Direttivo uscente o Probiviro non candidato, nominato dal Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima delle operazioni di voto; ad esso si aggiunge un secondo membro con compiti di verbalizzazione, e due associati nominati in sede di Assemblea.
I Soci Federativi partecipano al voto rappresentando le società federate, purché in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. Qualora una società, rappresentata dalla propria federazione, desideri dissociarsi dal voto del “Socio Federativo”, ha facoltà di farlo purché ne dia comunicazione alla Segreteria FISM entro 7 giorni dalle operazioni di voto, provvedendo altresì al saldo della quota associativa individuale spettante.
Ogni Federazione o Società Medico-Scientifica affiliata può proporre un solo candidato per l’elezione degli organi direttivi della FISM.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono prevedere la partecipazione dei Consiglieri anche tramite l’utilizzo di tecnologie di collegamento in remoto quali la videoconferenza e la teleconferenza che, per l’occasione, verrà registrata e messa agli atti. Il Consigliere presente alla riunione in modo “virtuale”, collegato tramite video o teleconferenza, contribuisce alla determinazione del numero legale ai fini della validità della riunione stessa e del potere deliberante del Consiglio.

Art. 21 – Norme transitorie

Qualsiasi modifica della composizione quantitativa degli organi sociali della Federazione venga deliberata dall’Assemblea dei Soci, attraverso la necessaria modifica dello statuto vigente, verrà attuata al momento del rinnovo degli organi sociali stessi che, di conseguenza, arrivano alla scadenza del mandato nei modi previsti al momento della loro elezione.

Integrazioni allo Statuto

Tutte le comunicazioni tra la Federazione ed i propri associati possono avvenire, oltre a quanto specificamente previsto dalle norme statutarie, anche attraverso le modalità messe a disposizione da tecnologie innovative che siano state regolarmente recepite dall’ordinamento giuridico nazionale. L’utilizzo, quindi, della firma digitale sulle comunicazioni e della posta elettronica certificata, quale strumento di trasmissione delle informazioni, é a tutti gli effetti equiparato all’invio, tramite il servizio postale, di raccomandate semplici o con ricevuta di ritorno qualora il destinatario riceva la comunicazione su di una sua casella di posta elettronica certificata.

Cariche onorifiche

Per promuovere la visibilità di FISM, il Consiglio Direttivo può proporre, ogni due anni, l’individuazione di cariche onorifiche quale riconoscimento pubblico di attività svolte, a qualsiasi titolo, a favore della FISM.

gennaio 2011
(variaz. 16/12/2015)
(ultima variaz. 25/11/2020 in vigore dal 01 Gennaio 2021)

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