Statuto

FISM – Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane

Fondata a Milano il 6 luglio 1984, la Federazione (FISM) è Persona Giuridica (DPR. 10.2.2000, n.361), legalmente costituita e iscritta al Registro della Prefettura di Milano, al numero d’ordine 761.

STATUTO
Approvato dall’assemblea dei soci del 25 marzo 2022


TITOLO I
DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE

Art.1
L’Associazione denominata “Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane”, ovvero più brevemente FISM, costituita senza limiti di durata, ha sede sociale nel Comune di Milano. La FISM può istituire, anche temporaneamente sedi distaccate. La Federazione ha rilevanza di carattere nazionale. Ai fini di avere una migliore gestione dell’attività sul territorio, può costituire Sezioni Regionali o Interregionali, regolate da apposito regolamento. La modifica della sede è deliberata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere ratificata dall’Assemblea. La Presidenza, gli altri organi della FISM e gli uffici della Segreteria si trovano e operano presso la sede della FISM. Dal 27 maggio 2009, la Federazione (FISM) è Persona Giuridica (DPR. 10.2.2000, n.361), legalmente costituita e iscritta al Registro della Prefettura di Milano, al numero d’ordine 761.

TITOLO II
SCOPI E OBIETTIVI

Art.2.1 – Scopi
L’Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto né finalità sindacali ma, nel rispetto dell’autonomia dei singoli enti aderenti, è volta a favorire, attraverso il coordinamento delle esigenze comuni, la gestione delle problematiche professionali nei confronti delle istituzioni pubbliche e private.

Le attività della FISM sono volte a sviluppare ed attuare le seguenti finalità:

  1. realizzazione di un coordinamento delle attività delle società medico-scientifiche aderenti e selezionate mediante criteri menzionati nello statuto;
  2. promozione e realizzazione per quanto attiene direttamente a FISM di tutte le attività relative alla formazione medica con particolare riguardo alla didattica, all’accreditamento e alla valutazione formativa;
  3. ottenimento del riconoscimento e accreditamento delle Società Medico-Scientifiche affiliate in tutte le sedi istituzionali e attività di raccordo con Ministeri e Regioni;
  4. promozione e realizzazione di attività di ricerca medico-scientifica;
  5. rappresentatività delle Società aderenti in tutti gli organismi istituzionali o deputati alla formazione scientifica;
  6. realizzazione, integrazione e armonizzazione delle attività e dei sistemi di certificazione e accreditamento, nel rispetto della legislazione vigente, finalizzato al mutuo riconoscimento dei crediti formativi a livello Europeo ed Internazionale;
  7. promozione dell’utilizzazione delle comuni esperienze e risorse formative positivamente sperimentate dalle singole Società aderenti;
  8. promozione e realizzazione di programmi nazionali rivolti all’educazione e alla salute della popolazione e all’ambiente;
  9. promozione di norme di comportamento per le Società Medico-Scientifiche aderenti nello svolgimento delle proprie attività ed identificazione di meccanismi di verifica e controllo di qualità del loro operato.
  10. Riconoscimento delle linee guida dettate dalle Società Medico – Scientifiche aderenti;
  11. promozione di linee guida finalizzate alla corretta formazione per l’assunzione del rischio clinico e professionale, avuto riguardo delle problematiche assicurative e dei mutevoli orientamenti giurisprudenziali.


Art. 2.2 – Obiettivi
Al fine dello sviluppo di tale progetto la FISM si propone di:

  1.  provocare il dibattito interno alle Società Medico-Scientifiche per sensibilizzare i Professionisti alle problematiche della professione ed in generale sanitarie;
  2. diffondere nella società civile la conoscenza delle problematiche medico-scientifiche e sanitarie nei loro aspetti etici, professionali, politici ed economici;
  3. aprire un confronto costruttivo con il mondo politico e sindacale sui temi della professione medica e dell’organizzazione sanitaria in relazione alle esigenze della società;
  4. creare un punto d’incontro, scambio culturale e coordinamento di attività per la creazione e
    divulgazione di linee guida tra gli operatori del settore e le associazioni o gli enti che si occupano o si interessano della salute.

Al fine di raggiungere i propri scopi sociali, l’Associazione potrà:

  1. svolgere ogni attività strumentale alle finalità istituzionali, anche a carattere oneroso, purché utile o necessaria allo scopo, sia operando direttamente sia attraverso la sottoscrizione di accordi con terzi. In particolare, potrà curare la pubblicazione di periodici, riviste ed altri prodotti editoriali, realizzati anche mediante supporti informatici e/o multimediali nonché attivare, per mezzo di strumenti telematici ed informatici, un network tra i propri associati;
  2. assumere partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell’amministrazione del proprio patrimonio.

TITOLO III
I SOCI

Art.3 – I SOCI
Possono essere Soci FISM le Società Medico-Scientifiche Italiane e, in generale, le associazioni scientifiche di rilevanza nazionale, rappresentative di professionalità che operano nell’ambito sanitario in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia, Veterinaria, Odontoiatria, Psicologia, Farmacia, Biologia, chimica e Fisica Medica, nonché Enti ed Istituzioni private riconosciute o non riconosciute che si impegnino a sostenere la FISM e i suoi scopi ed obiettivi ed anche le Società Scientifiche identificate o riconosciute a livello comunitario o internazionale.
I Soci si distinguono in Ordinari, Federativi e Sostenitori:

  • Soci Ordinari le Società Medico-Scientifiche Italiane e le Associazioni scientifiche, identificate o riconosciute a livello comunitario o internazionale, che hanno inoltrato domanda di ammissione con le modalità previste nell’art. 3.1 e riportato parere favorevole del Consiglio Direttivo.
  • Soci Federativi i rappresentanti delle Federazioni di Società aderenti alla FISM.
  • Soci Sostenitori Enti, persone giuridiche o persone che contribuiscono allo sviluppo della FISM.


Art. 3.1
Possono aderire alla Federazione in qualità di “Soci Ordinari” le Società Medico-Scientifiche e le Associazioni Scientifiche identificate o riconosciute a livello comunitario o internazionale che possiedano i seguenti requisiti:

  1. operino nel campo medico-scientifico perseguendo fini di ricerca e/o aggiornamento professionale, svolgendo attività scientifica e culturale, in ambito specifico o interdisciplinare (disciplina universitaria, patologia, ecc.), realizzando attività di informazione, educazione e di crescita professionale come Rivista o Bollettino della Società, Congresso Nazionale, Sito Internet, Corsi di formazione etc…)
  2. abbiano le seguenti caratteristiche istituzionali:
  • Diffusione a carattere nazionale con organizzazione presente in almeno 50% delle Regioni, incluse le Provincie Autonome.
  • Rappresentatività nell’ambito specifico, dimostrabile, se ritenuto necessario, con il riconoscimento di società dello stesso ambito anche a livello comunitario o internazionale.
  • Statuto redatto per atto pubblico, conforme alla normativa vigente, con espressa indicazione della denominazione dell’ente, patrimonio, e della sede sociale;
  • Non avere fini di lucro e non avere esercizio e/o partecipazione ad attività imprenditoriali, fatto salvo quelle necessarie alle attività di formazione continua, compatibilmente ai criteri vigenti in merito in sede nazionale e regionale.
  • Previsione di finanziare le attività sociali attraverso l’autofinanziamento e i contributi di associati Per quanto concerne le attività ECM le modalità di finanziamento devono essere compatibili con i criteri vigenti in sede nazionale e regionale per la formazione continua;
  • Organi democraticamente eletti con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo e regolamentazione degli organi associativi e loro modalità di delibera; norme relative all’estinzione societaria e devoluzione del patrimonio;
  • Risorse economiche trasparenti e bilanci approvati dall’assemblea annualmente, ove applicabile;
  • Avere tra le finalità istituzionali quella di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, Organismi ed Enti Pubblici, Regioni e Aziende Sanitarie, nonché elaborazioni di Trial di studio, linee guida ed eventuali collaborazioni con FISM, A.Ge.NAS e altri organismi e società scientifiche;
    Procedure di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;
  • Elenco Soci, disponibile e verificabile a mera richiesta di FISM, in regola con il pagamento delle quote, che devono essere spontaneamente versate dal socio e non frutto di automatismi derivanti da iscrizione ad altre associazioni;
  • Attività permanente e continuativa, da almeno tre anni sul territorio nazionale.


Le Società Medico-Scientifiche che intendono associarsi o riassociarsi dovranno rivolgere domanda sottoscritta dal legale rappresentante, indirizzata alla FISM, allegando la documentazione richiesta unitamente ad una autocertificazione attestante la sussistenza e il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto FISM e dal regolamento integrativo,: il Consiglio Direttivo provvederà ad esaminare la domanda e comunicherà, anche via mail, l’esito della decisione adottata. L’eventuale affiliazione diventerà effettiva solo dopo l’avvenuto pagamento della quota sociale dell’anno in corso e l’iscrizione del nuovo associato nel Libro Soci FISM.

Art. 3.2
Sono Soci Federativi i rappresentanti di Società Medico-Scientifiche aderenti alla FISM che si sono federate da almeno un anno, le quali rispondano ai requisiti del punto 3.1.
Nel caso dei soci federativi, la quota d’iscrizione alla FISM è ridotta del 50% per ogni singola società che li compone. Parimenti ai soci ordinari, i soci federativi e i loro associati usufruiscono pienamente di tutti servizi offerti da FISM e di ulteriori facilitazioni, di volta in volta introdotte e ratificate dal Consiglio Direttivo FISM, onde incentivare la formazione di Federazioni.

Art. 3.3
Sono Soci Sostenitori le Società, Enti ed istituzioni e persone giuridiche che, anche non appartenendo al mondo medico-scientifico, intendano contribuire allo sviluppo della FISM e delle sue attività formative e finalità istituzionali. Possono partecipare all’Assemblea con diritto di parola ma non di voto. La quota di affiliazione è stabilita dal Consigli Direttivo e indicata nel regolamento.

Art. 4
Ai Soci della Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane non spetta alcun diritto sul patrimonio della FISM. Essi non assumono alcun obbligo nei confronti della FISM, salvo l’impegno di versare le quote associative ed altri eventuali contributi nella misura proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea. La quota associativa viene rivista annualmente dal Consiglio, proposta all’approvazione dell’Assemblea, ed è proporzionale alla numerosità degli iscritti a ciascuna Società, sulla base del meccanismo descritto all’Articolo 7.

Art. 5
La quota sociale è dovuta entro il 30 marzo dell’anno in corso. I Soci ordinari, Federativi e Sostenitori che non provvedono al pagamento della quota associativa annuale entro 90gg. dalla scadenza sono sospesi e vengono deferiti al Collegio dei Probiviri. Il Collegio, esaminate le singole posizioni, trasmette entro 60 gg. al Consiglio Direttivo il proprio orientamento in merito alle azioni disciplinari da adottare. Tale norma entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2012.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI

Art. 6
Sono organi della FISM :

  • L’Assemblea
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Segretario
  • Il Tesoriere
  • Il Revisore dei Conti e i loro Supplenti
  • Il Collegio dei Probiviri

Art. 7 – Assemblea
L’assemblea è l’organo supremo dell’Associazione, è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Fanno parte dell’Assemblea i Soci Ordinari ed i Soci Federativi in regola con gli obblighi contributivi, nella persona del legale rappresentante pro-tempore o di suo delegato. Il mancato pagamento della quota annuale esclude automaticamente il socio dal diritto di voto.
I Soci Ordinari potranno votare in base al seguente meccanismo proporzionale:
1 voto per Società che abbiano meno di 500 iscritti
2 voti per Società che abbiano da 501 a 1000 iscritti
3 voti per Società che abbiano da 1001 a 2000 iscritti
4 voti per Società che abbiano da 2001 a 4000 iscritti
5 voti per Società che abbiano > 4000 iscritti

Il calcolo dei voti sopra descritta si applica alle sole votazioni per le elezioni delle cariche sociali e per le variazione statutarie. Per le votazioni ordinarie e straordinarie di carattere amministrativo (a titolo esemplificativo: approvazione bilancio, approvazioni mozioni di carattere tecnico-amministrativo e Commissioni scientifiche FISM) si applica il meccanismo di voto nominale (ovvero ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalle caratteristiche dei soci).

I Soci Federativi rappresentano in FISM in tutto e per tutto le società tra loro federate, di cui all’art.3.2. Essi dispongono dei voti derivanti loro dalla delega delle società aderenti e nella misura derivante dalla somma della disponibilità dei voti delle deleghe ricevute. Nel caso in cui un associato intenda dissociarsi dalla linea di voto del socio federativo, è data facoltà, previa comunicazione a FISM almeno 7 giorni prima della votazione, di riprendere la qualifica di socio ordinario, secondo i termini statutari e con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono. I Soci Federativi non possono disporre di deleghe al di fuori delle società che li compongono. Non sono ammesse deleghe tra i Soci Federativi.
I Soci Sostenitori possono partecipare all’Assemblea con diritto di parola, ma non di voto.
E’ fatto obbligo alle Società aderenti di dichiarare il numero degli iscritti e fra questi, il numero degli iscritti in regola con i pagamenti Su richiesta, le società dovranno esibire gli elenchi dei soci e dei relativi pagamenti.

L’Assemblea, in seduta ordinaria, su proposta del Presidente:

  • definisce le linee operative e di indirizzo dell’Associazione.
  • delibera in ordine al bilancio preventivo e al rendiconto economico e finanziario annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • elegge i membri del Consiglio Direttivo, e nomina i Probiviri e i Revisori dei Conti, ratifica l’ammontare della quota associativa e del contributo dei Sostenitori, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • delibera l’eventuale istituzione e localizzazione di sedi secondarie e/o amministrative;
  • esercita tutte le altre funzioni demandatele dalla legge o dal presente statuto;
  • in seduta ordinaria, delibera a scrutinio palese a meno che la maggioranza dei componenti non chieda lo scrutinio segreto o a meno che non si debba procedere alle delibere di nomina di cui all’ultimo comma del presente articolo.

L’Assemblea è valida in prima convocazione in presenza della maggioranza degli aventi diritto, e in seconda convocazione, da tenersi anche solo dopo un’ora dopo la prima, con qualsiasi numero dei presenti aventi diritto, purché si superi di almeno un’unità il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza più uno dei voti rappresentati in Assemblea, calcolati nei modi sopradescritti in ragione del numero degli associati iscritti a ciascuna Società, in regola col pagamento della quota associativa.

L’Assemblea, in seduta straordinaria:

  • delibera eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, con la presenza, anche per delega, di almeno il 30% degli aventi diritto al voto in regola col pagamento della quota associativa e col voto favorevole della maggioranza dei votanti;
  • delibera in ordine allo scioglimento dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti espressi dai Soci in regola con le quote associative.

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente. Essa si riunisce inoltre ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata al Presidente Nazionale almeno un decimo degli associati, o il Consiglio Direttivo a maggioranza.
La data della convocazione è comunicata ai Soci dal Presidente con qualunque mezzo, purché in forma scritta e anche mediante pubblicazione sul sito FISM, almeno quindici giorni prima, salvo che non si verifichino casi di giustificata urgenza; l’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione.
Alle votazioni dell’Assemblea partecipano i Soci (ordinari e federativi) in regola con il pagamento della quota associativa. Sono ammesse deleghe del legale rappresentante delle società o federazione (semplici soci ordinari), purché in numero non superiore a due per delegato di singole società. In occasione del rinnovo degli organi sociali, le candidature devono pervenire al Consiglio Direttivo della FISM almeno 7 giorni prima dell’Assemblea.

I candidati devono:

  • Appartenere ad una Società che sia in regola con la quota associativa alla FISM
  • Essere Soci attivi della propria Società ed in regola con la propria quota associativa.

La riunione dell’Assemblea si apre con l’elezione di un’apposita Commissione per la verifica dei poteri di voto, composta da due tra gli associati presenti e dal segretario che la presiede. La Commissione inizia immediatamente le operazioni di verifica dei poteri di voto, delle candidature, delle deleghe e predispone le schede elettorali e conclude le verifiche subito prima dei lavori dell’Assemblea.
Per le modalità operative e le procedure di voto si applicano le norme stabilite nel regolamento. L’Assemblea procede con l’elezione degli undici membri elettivi del Consiglio Direttivo, con la nomina dei tre membri del Collegio dei Probiviri, di cui uno esterno, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Revisori dei Conti supplenti a scrutinio segreto. Il collegio dei Revisori dei Conti deve essere costituito da professionisti del settore.


Art. 8
Le Assemblee dei Soci, Ordinarie e Straordinarie, possono essere attuate in modalità telematica mediante l’utilizzo di piattaforme digitali in grado di certificare i soggetti partecipanti e gestire modalità di votazione adeguate a garantire identità e univocità del voto stesso. È ammessa la votazione via PEC, qualora lo statuto non preveda lo scrutinio segreto. Le Assemblee dei Soci sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, ne fa le veci un Socio ordinario, eletto dall’Assemblea. I verbali sono redatti dal Segretario e, in caso di sua assenza, da un Segretario nominato dall’Assemblea, e sono sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario stesso.
Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 9 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri, che restano in carica come persone fisiche per l’intera durata del mandato. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, In caso di vacanza dalla carica, per qualsiasi motivo, di componenti del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, l’eventuale integrazione avviene utilizzando la graduatoria dei non eletti.
I membri del Consiglio decadono contemporaneamente con la scadenza del mandato. I membri del Consiglio e degli altri organi sociali FISM decadono anche in conseguenza di gravi violazioni di norme di legge o per irregolarità negli adempimenti delle proprie funzioni, accertate dal Collegio dei Probiviri. Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio (6 membri), i membri rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo neoeletto nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario e il tesoriere nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono calendarizzate secondo modalità e tempi decisi in accordo tra i Consiglieri stessi. Dopo tre assenze non giustificate dalle riunioni del Consiglio, il Consigliere viene invitato a dimettersi e in caso di recidiva, l’esclusione viene deliberata con maggioranza qualificata dei 2/3 dal Consiglio stesso, previo parere del Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, e può delegare parte dei suoi poteri al Presidente e ad uno o più dei suoi membri. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.
Il Consiglio può nominare procuratori “ad negotia” per determinati atti o categorie di atti e agisce mediante regolamenti che possono essere modificati a maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Il Consiglio può nominare Comitati di consulenza tecnico-scientifica, costituiti da esperti di specifiche discipline.
Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti circa l’ammissione di nuovi Soci che possiedano i requisiti previsti e la decadenza dei Soci, e circa le proposte di modifiche statutarie e di scioglimento della FISM, proposte queste ultime da sottoporre all’Assemblea dei Soci. Tutte le cariche sociali svolte in seno e per la FISM sono gratuite, salvo le prestazioni professionali dovute al Collegio dei Revisori. E prevista la facoltà di erogare rimborsi spese a membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con raccomandata, ovvero via fax e/o posta elettronica che dovrà pervenire ai componenti almeno 15 giorni prima della seduta e dovrà contenere specifico ordine del giorno per i singoli argomenti da trattare. È ipotizzabile una convocazione che rivesta carattere di urgenza. La convocazione avverrà previo preavviso telefonico della segreteria FISM ed inoltro immediato della convocazione in forma scritta. Il Consiglio dovrà inoltre essere convocato dal Presidente nel caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti i quali abbiano corredato detta richiesta di uno specifico ordine del giorno di cui chiedono la discussione.

Art.10- Presidente
Il Presidente rappresenta la FISM in giudizio e di fronte ai terzi, ed esercita i poteri derivantigli dallo Statuto.
E’ facoltà del Presidente di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente; in caso di assenza del Vice Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.
In caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a ratifica successiva del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Segretario
Il Segretario è responsabile degli uffici della Federazione; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in conformità alle direttive del Presidente.

Art. 12-Tesoriere
Il tesoriere amministra il patrimonio della FISM e verrà scelto tra i membri del Consiglio. Può farsi coadiuvare da professionisti per specifiche mansioni.

Art.13 – Revisori dei Conti
L’Amministrazione della Federazione è controllata da Revisori dei Conti, scelti tra professionisti del settore e nominati dall’Assemblea fino ad un massimo di tre. L’incarico dura tre esercizi. In caso di cessazione per qualsiasi causa, ai Revisori effettivi subentrano nelle funzioni per il residuo periodo di nomina i Revisori supplenti, anch’essi nominati dall’Assemblea.
Il compenso ai Revisori dei Conti è fissato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Spetta ai Revisori dei Conti il controllo periodico della contabilità e quello del bilancio di esercizio, sulla cui esattezza e correttezza devono riferire all’Assemblea.
I revisori possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono partecipare all’Assemblea.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altro incarico nella FISM.

Art.14 – Past President
Il Presidente uscente del Consiglio Direttivo che termina il mandato, viene nominato “Past President FISM” e partecipa di diritto alle Riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, di cui due scelti trai i soci (i primi nella graduatoria dei non eletti come Consiglieri) e uno esperto di diritto, scelto tra i professionisti del settore. I Probiviri restano in carica per il periodo del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati. Il Collegio dei Probiviri dirime, su istanza dei Soci e del Consiglio, eventuali controversie fra i Soci e fra questi e la FISM. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione, ed il suo lodo sarà proposto alla valutazione dell’Assemblea, che deciderà a maggioranza semplice. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia inoltre, con parere non vincolante, in ordine a deferimenti e su decisioni di esclusione o non ammissione, pronunciate dal Consiglio Direttivo, su istanza degli esclusi o non ammessi. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su ogni altra questione deferitagli dal Consiglio Direttivo.

Art.16 – Comitati di Consulenza e Commissioni
Sono istituiti dal Consiglio Direttivo per svolgere attività di specifico interesse per la Federazione, come l’informazione, i rapporti con l’industria, ecc. Durano in carica fino all’espletamento dell’incarico ricevuto e comunque cessano alla scadenza del Consiglio che li ha nominati; sono costituiti da un massimo di 9 componenti coordinati da uno o più Coordinatori. Le Commissioni sono espressione del Consiglio Direttivo FISM, e al Consiglio rispondono direttamente per la loro attività.

TITOLO V
PATRIMONIO – ESERCIZIO

Art. 17
Il patrimonio sociale può essere formato da beni e valori di qualsiasi natura, che per acquisto, donazione o per qualsiasi altro titolo pervengano alla FISM

Le entrate della FISM sono rappresentate:

  1. dalle quote di Federazione apportate da ciascuno dei Soci;
  2. da altri contributi versati dai Soci, sulla base delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. da contributi eventualmente versati dallo Stato e da altri Enti pubblici e privati;
  4. dagli interessi e vendite sui fondi propri;
  5. da altri proventi che a qualsiasi titolo pervengano alla FISM

Art.18
L’esercizio finanziario della FISM ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Dall’insieme delle entrate annuali viene detratto quanto necessario per le spese e gli altri oneri dell’attività sociale; il rimanente viene devoluto ad incremento del patrimonio della FISM.

Art.19
In caso di scioglimento della FISM o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto per fini analoghi e similari a quelli della FISM. È tassativamente escluso ogni riparto tra i Soci.

Art.20
Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Art.21 – Norme Transitorie
Il presente statuto entra in vigore dopo l’approvazione da parte dell’assemblea. Gli organi sociali elettivi rimangono in carica fino alla fine del mandato nell’attuale composizione.

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